Identità e strumenti per il lavoro dei membri dei Consigli degli Affari Economici Parrocchiali (CAEP)
Sinodo 47°
Can. 178. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
§ 1. Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E’ obbligatorio in ogni parrocchia14, come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che trattano l’amministrazione della parrocchia (cf cost. 339), oltre che dall’apposito regolamento diocesano.
§ 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:
a. un terzo dei suo membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;
b. in generale l’opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;
§ 3. Il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia (cf costt. 322-355).
14 cf Codice di diritto canonico, can. 537.