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L’Ufficio diocesano per l’Accoglienza dei Fedeli Separati [1] è un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell’esperienza della separazione coniugale.

L’Ufficio trova il proprio riferimento nel Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale ed opera in una fattiva collaborazione con il Servizio per la Famiglia (cui fanno riferimento i Consultori familiari cattolici) e con il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo.

L’Ufficio è affidato alla conduzione di un Responsabile (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.4), assistito da altri Consulenti, con l’eventuale aiuto di personale di segreteria. Sia il Responsabile che i Consulenti devono disporre di un’adeguata competenza nell’ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilità pastorale e sono tenuti a prestare il giuramento de fideliter munere adimplendo et de secreto servando. L’Ufficio avrà cura di individuare una serie di Esperti esterni (scelti in primo luogo tra i collaboratori dei Consultori familiari cattolici e del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo), competenti in riferimento al matrimonio e alla famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridico civile, morale, psicologica e pastorale.

Scopo dell’Ufficio è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l’abbiano ancora attuata. L’Ufficio estende la sua disponibilità all’ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici.

L’ascolto delle coppie che interpellano l’Ufficio (o del solo coniuge che si presenta) è volto a un’attenta analisi delle singole situazioni e può estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione; quando risulterà opportuno gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati. Lo scopo dell’analisi è quello di aiutare i fedeli a una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico e da questa prima valutazione potranno emergere opportuni consigli sugli eventuali passi ulteriori da compiere. In particolare, l’Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

1) tentare una riconciliazione (solo se si intravvede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consultori familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione (la competenza dell’atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);

2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383) è da considerarsi coerente all’insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consultori): quando risulterà opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell’Ordinario [2];

3) accompagnare i fedeli verso l’introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per favor fidei, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potrà poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Milano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per privilegio paolino, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);

4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf Dignitas connubii, n. 113, § 1) e supportandoli nell’introduzione della richiesta di verifica di nullità: definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all’acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all’albo della sede competente).

L’Ufficio potrà promuovere, in collaborazione con le istituzioni accademiche e con i patroni stabili del Tribunale, specifiche attività formative nell’ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per il proprio personale che per il personale dei Consultori familiari cattolici o per altri operatori pastorali.

Per la realizzazione dei suoi compiti l’Ufficio si rapporta ordinariamente con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico (con cui dovrà esserci un costante interscambio) e con la rete dei Consultori familiari cattolici (sia accogliendo quanti fossero inviati dai Consultori, sia rinviando ai Consultori i fedeli che abbisognassero di un accompagnamento da parte di tali realtà).

L’Ufficio cercherà progressivamente di organizzarsi per attuare, nei limiti del possibile, l’indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si prevede che «in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale». Per il momento il servizio di consulenza reso dall’Ufficio si svolge, oltre che nella sede di Milano, in altre due sedi, a Lecco e a Varese.

Il servizio dell’Ufficio è gratuito per tutti i fedeli e la disponibilità di risorse economiche per la sua attività dovrà essere verificata di anno in anno, nell’ambito del bilancio preventivo della Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 6.3).

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[1] L’Ufficio è costituito ad experimentum con durata triennale con decreto arcivescovile del 6 maggio 2015 (prot. gen. n. 1281/15), decorrente dal 8 settembre 2015, a far data dal prossimo 8 settembre 2018 si disporrà quindi in ordine al futuro di tale organismo.

[2] In Italia il Decreto generale sul matrimonio canonico della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell’autorità giudiziaria civile, il che tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano «ragioni di coscienza» (n. 55).