Come predisporre l'insieme delle pratiche, dei documenti, degli atti da compiere e da raccogliere per giungere alla celebrazione del sacramento del matrimonio
La preparazione prossima dei fidanzati al matrimonio si assolve normalmente con la frequentazione (di persona e solo eccezionalmente, separati) di un corso/itinerario di preparazione. Nella misura in cui la frequentazione di questo itinerario per vari motivi sia impossibile, si opta: per degli incontri personalizzati con un sacerdote/diacono/operatore pastorale, con la lettura e ricezione di un testo indicato dai soggetti di cui sopra…). Tale corso può essere frequentato con largo anticipo (anche di alcuni anni), rispetto alle nozze. La finalità del corso è quella di conoscere e condividere la proposta sul matrimonio cristiano nei suoi elementi costitutivi e finalità. Può essere frequentato in qualunque parrocchia (o movimento, associazione o personalizzato da qualunque sacerdote…). L’importante è che, al termine del percorso, si ottenga l’attestato di partecipazione da presentare al parroco che cura l’i.m.
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1. L’insieme delle pratiche, dei documenti, degli atti da compiere e da raccogliere per giungere alla celebrazione del sacramento del matrimonio prende il nome di “istruttoria (o posizione) matrimoniale” [i.m.].
Comprende alcuni adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si opponga alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione. In particolare il parroco fermerà la sua attenzione sulla libertà di stato, l’assenza di impedimenti e l’integrità del consenso.
L’i.m. deve essere compiuta (a scelta dei fidanzati) dal parroco (o vicario parrocchiale/diacono) di una delle due parrocchie nelle quali i fidanzati hanno il loro domicilio canonico (= dove materialmente vivono) o quasi domicilio (ad es. la seconda casa che raggiungono nel fine settimana…) o la dimora protratta per un mese.
Se i fidanzati convivono, ovviamente, la parrocchia di domicilio è univoca.
Non confondiamo, ai fini dell’i.m, il domicilio canonico (concetto squisitamente canonico) con la residenza civile (dato civile). In caso di differenza, prevale il domicilio canonico.
Per una seria motivazione pastorale il parroco del domicilio canonico potrebbe concedere ad altro parroco (es. quello del luogo di celebrazione del matrimonio), d’accordo quest’ultimo, la licenza di svolgere l’intera i.m (ed eventualmente anche la celebrazione delle nozze) (cfr. Chiesa di Milano, Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, Modulistica, Formulari, Mod. XIII).
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2. È bene che i parroci abituino i fidanzati a presentarsi, ai fini dell’i.m, dopo la conclusione del corso/itinerario, almeno 6 mesi prima delle nozze (in un termine comunque non inferiore ai 3 mesi precedenti)
Questo anticipo è giustificato dal fatto che molti documenti civili e religiosi che si raccolgono per l’i.m. hanno una validità di 6 mesi dalla data di emissione. Poi scadono e devono essere riemessi e/o ripresentati. I documenti (che possono essere anticipati via mail ma sono poi da presentare in originale), da richiedere e verificare sono:
- La DOMANDA DI MATRIMONIO (documento richiesto dai Vescovi della Conferenza episcopale lombarda); è una lettera, indirizzata al parroco, nella quale i fidanzati illustrano le loro personali motivazioni circa la scelta del matrimonio cristiano e chiedono di iniziare l’i.m. Si può usare come base cui ispirarsi il Formulario, Mod. I bis (per le coppie cattoliche) e Mod I ter (per le coppie miste cattolico/acattolico). Talora tale modulo viene fornito direttamente alla fine del corso pre-matrimoniale o consegnato dal parroco che cura l’i.m. Potrebbe anche essere ulteriormente personalizzato a cura dei fidanzati.
- L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al CORSO PRE-MATRIMONIALE frequentato.
- Il CERTIFICATO DI BATTESIMO (per uso matrimonio) (Formulario, Mod. II) di entrambi i nubendi (ovviamente se battezzati). Tale certificato va chiesto (dai diretti interessati) alla parrocchia dove il sacramento è stato celebrato e/o registrato. Se il certificato è in lingua non conosciuta dal parroco è necessaria una traduzione (non strettamente legalizzata). Se si hanno dubbi sulla validità del documento, si ricorra al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia. Si suggerisce di chiedere dapprima il certificato alla parrocchia del battesimo, anche se la cresima successiva è avvenuta in altra parrocchia diversa; su tale certificato, infatti, dovrebbe essere annotata anche la cresima. Altre annotazioni rilevanti ai fini della valida o lecita celebrazione delle nozze e quelle relative all’adozione devono essere trasmesse d’ufficio e in busta chiusa al parroco dell’i.m.
- Solo se la confermazione non fosse annotata sul certificato di battesimo occorre chiedere un apposito CERTIFICATO DI CRESIMA (Formulario, Mod. III) alla parrocchia dove il sacramento è stato celebrato e/o registrato. Se il certificato è in lingua non conosciuta dal parroco è necessaria una traduzione (non strettamente legalizzata). Se si hanno dubbi sulla validità del documento, si ricorra al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia. Sebbene per sé il sacramento della cresima non sia indispensabile ai fini della ricezione del matrimonio, i parroci siano solleciti nell’esortare i nubendi che non hanno ancora la cresima a riceverla prima del matrimonio, se ciò è possibile senza grave incomodo. Quindi se un/a fidanzato/a (o entrambi) non avesse ricevuto la cresima e intendesse farlo spontaneamente in occasione delle nozze e si dessero a livello parrocchiale le condizioni per una concreta preparazione al sacramento, si accorderà col parroco e con lui individuerà la soluzione migliore per poterla ricevere prima, in occasione o dopo le nozze, a seconda della situazione morale in cui vive. In Diocesi di Milano l’Ordinario di luogo concede, dietro specifica richiesta, ai parroci la delega per l’amministrazione della cresima a livello parrocchiale per fedeli non ancora cresimati in situazione di convivenza o di matrimonio civile, opportunamente inserita nella immediata preparazione alla celebrazione delle nozze.
- Il CERTIFICATO CIVILE CONTESTUALE (o CUMULATIVO) di residenza, cittadinanza e stato civile di ciascuno dei fidanzati. Se entrambi sono cittadini italiani, si richiede al Comune di residenza civile (o al Consolato per quei cittadini italiani che sono iscritti alle speciali liste AIRE [Anagrafe Italiana Residenti all’Estero]). A volte, anziché un certificato contestuale, il Comune/Consolato ne produce tre distinti. Non è necessario specificare al Comune/Consolato che il certificato viene richiesto per uso matrimonio religioso (soprattutto se per questo tipo di rilascio è obbligatorio dall’ordinamento civile apporre una marca da bollo). Vi è oggi la possibilità di chiedere tale documento anche on-line, muniti del proprio SPID, al sito: www.anagrafenazionale.interno.it, anche in questo caso in esenzione da marca da bollo, scegliendo una qualsiasi causale di emissione contemplata. Nel caso in cui uno dei due fidanzati non fosse cittadino italiano (sia residente o non in Italia) sarà sua cura presentare anche la fotocopia di tutti i documenti richiesti dal Comune per poter eseguire le pubblicazioni civili.
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3. A questo punto è possibile fissare con il parroco un giorno per svolgere l’”ESAME DEI FIDANZATI” (Formulari, Mod. I) (altrimenti detto “processicolo” o “consenso”). Esso consiste in un colloquio personale tra il parroco e ciascun singolo fidanzato (in modo separato), nel quale il parroco pone alcune domande che riassumono quanto è stato illustrato nel corso pre-matrimoniale ed esprimono la comprensione e l’adesione al matrimonio cristiano, insieme con la volontà sincera di rispettarne le caratteristiche. L’esame è finalizzato a verificare la libertà e l’integrità del consenso matrimoniale, la volontà dei fidanzati di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio. Il parroco interroga con diligenza e separatamente i fidanzati. Le risposte dei fidanzati, che devono essere rese sotto vincolo di giuramento, sono verbalizzate e sottoscritte e tutelate da segreto d’ufficio. La verbalizzazione delle risposte dovrebbe essere moderatamente estesa e riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante. Le semplici risposte “sì” e “no” sono sufficienti da un punto di vista formale, ai fini dell’ammissione al matrimonio, ma non offrono una compiuta possibilità di conoscenza degli intendimenti del soggetto. Se il parroco avesse difficoltà ad incontrare uno (o entrambi) i fidanzati, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare il/la fidanzato/a, chiedendo che gli sia trasmesso il verbale in busta chiusa (se il parroco non è della Diocesi, occorre anche la vidimazione della Curia competente). Se il parroco non conosce o non parla la lingua di un fidanzato/a, ricorrerà ad un interprete (della cui fedeltà sia certo) con lui vincolato al segreto d’ufficio. Resta escluso che l’interprete sia l’altro fidanzato. Il verbale dell’esame ha valore di 6 mesi. Se scaduto, va ripetuto. In caso di dubbio, ricorrere al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia.
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4. Da questo Esame potrebbe emergere la necessità, in casi ben determinati, di dover compilare un ulteriore documento per provare lo stato libero canonico di uno o di entrambi i fidanzati. Si tratta della PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO (Formulari, Mod. V) solo nel caso in cui uno (o entrambi fidanzati), dopo il compimento dei 16 anni abbia dimorato in forma continuativa per più di 1 anno in diocesi diversa da quella nella quale dimora attualmente. In tal caso occorre indicare due testimoni (che conoscano il/la fidanzato/a da quando aveva 16 anni), che si rechino dal parroco che conduce l’i.m., per giurare circa lo stato libero dell’interessato/a, rispondendo a delle domande. I due testimoni possono essere i genitori dei fidanzati (o altri parenti o amici). Nel caso in cui questi testimoni siano impossibilitati o impediti (ad es. per distanza geografica) di presentarsi al parroco di cui sopra, possono prestare la stessa testimonianza davanti il loro parroco di domicilio, il quale trasmetterà poi il Mod. V al parroco che conduce l’i.m.; Nel caso poi in cui fosse impossibile reperire questi testimoni, il parroco ricorrerà al giuramento suppletorio, reso nelle risposte alle domande sullo stato libero all’interno dell’esame dei fidanzati (Mod. I – domanda n. 2).
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5. Sempre dall’Esame potrebbero poi emergere alcune situazioni particolari che richiedono particolari autorizzazioni da parte dell’Ordinario e della documentazione civile aggiuntiva:
- uno dei due fidanzati è minorenne (Prontuari, Caso n. 23 – Formulari, Mod. VI);
- uno dei fidanzati è vedovo/a da matrimoni precedenti (Formulari, Mod. IV);
- i fidanzati sono già tra loro civilmente uniti (Prontuari, Caso n. 2);
- uno dei fidanzati è vincolato da obblighi naturali nei confronti di figli nati da matrimoni [o convivenze o relazioni precedenti] (Prontuari, Caso n. 9c);
- uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio solo civile precedente dal quale è attualmente separato e in attesa di divorzio oppure tale vincolo civile è cessato con sentenza di separazione e/o divorzio (Prontuari, Casi nn. 7,8);
- uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio religioso precedente cessato con dichiarazione di nullità di un tribunale ecclesiastico, gravato da un DIVIETO a passare a nuove nozze canoniche (Prontuari, Caso n. 9a);
- uno dei fidanzati ha formalmente o notoriamente abbandonato la fede e la Chiesa cattolica o è irretito da censura ecclesiastica (Prontuario, Casi nn. 13, 14, 15 – Formulari, Mod. XI);
- uno dei fidanzati non è cattolico o appartiene ad un’altra (o a nessuna) religione (Prontuari, Casi nn. 16, 17 – Formulari, Mod. XI);
- uno dei fidanzati è consanguineo o affine con l’altro (Prontuari, Casi nn. 18,19);
- sembra opportuno impostare un matrimonio concordatario con sospensione della trascrizione al civile (Prontuari, Caso n. 4 – Formulari, Mod. XII);
- sembra opportuno impostare un matrimonio con dispensa dall’obbligo di seguire il matrimonio concordatario (Prontuari, Caso n. 1);
- è necessario impostare un matrimonio concordatario senza la richiesta delle pubblicazioni civili o prima del rilascio del nulla osta civile (Prontuari, Caso n. 5).
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6. Ora il parroco, poiché il matrimonio religioso in Italia è destinato a conseguire nella stessa celebrazione anche gli effetti civili (= matrimonio concordatario), è in grado di richiedere la pubblicazione civile al Comune nel quale uno dei fidanzati ha la residenza, accompagnandola con la richiesta dei nubendi, con apposito modulo, la RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE (Formulari, Mod. X). Nel caso in cui la residenza civile dei fidanzati non coincida con il domicilio canonico, il parroco che procede all’i.m. chieda, se necessario, la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli il Mod. X con tutti i dati anagrafici occorrenti senza intestazione, sigillo e firma. È bene ricordare ai fidanzati che essi non devono richiedere autonomamente le pubblicazioni civili, senza questa richiesta del parroco. Solo dopo la consegna da parte del parroco di tale modulo, i fidanzati possono recarsi (se necessario tramite appuntamento) presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza indicato, presentando il modulo rilasciato dal parroco per richiedere la effettuazione delle pubblicazioni civili. Il Comune riceve la richiesta e, dopo aver richiesto ai fidanzati eventuale opportuna specifica documentazione civile (es. atto di nascita, nulla osta di ambasciate o consolati per cittadini stranieri…), esegue le pubblicazioni civili (generalmente on line) presso Comune/i di residenza per una durata di 8 giorni consecutivi (più tre di deposito). Il Comune indica ai fidanzati le modalità per il ritiro del “Nulla osta al matrimonio e il certificato di inesistenza di impedimenti alla celebrazione di un matrimonio concordatario”. L’originale di tale nulla osta, così come ritirato, va portato al parroco che conduce l’i.m. Le pubblicazioni civili hanno lo scopo di rendere pubblico il matrimonio. Chiunque, vedendole affisse in Comune, potrebbe denunciare all’Ufficiale di Stato civile eventuali impedimenti civili al matrimonio.
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7. Dopo l’esame dei fidanzati il parroco curerà di effettuare anche le PUBBLICAZIONI ECCLESIASTICHE (RELIGIOSE) (Formulari, Modd. VII-VIII-IX-VIII/IX). Tali pubblicazioni, che sono sempre richieste perché corrispondono a una esigenza di bene comune, consistono nell’affissione all’albo parrocchiale della/e chiese parrocchiali di domicilio canonico dei fidanzati per un periodo di 8 giorni consecutivi (comprendendo due giorni festivi), dell’annuncio del matrimonio. Se il domicilio canonico non dura da almeno 1 anno, le pubblicazioni religiose saranno effettuate anche nella parrocchia del precedente domicilio che sia durato almeno 1 anno. Le pubblicazioni religiose servono per pubblicare il matrimonio. Chiunque, vedendole affisse in chiesa, è tenuto a segnalare al parroco o all’Ordinario di luogo eventuali impedimenti di cui fosse a conoscenza prima che il matrimonio venga celebrato. Se il matrimonio non viene celebrato entro 6 mesi dal compimento delle pubblicazioni ecclesiastiche, queste dovranno essere ripetute. In alcuni casi, per giusta causa, potrebbero anche essere dispensate (Prontuari, Caso n. 6).
Se le pubblicazioni ecclesiastiche sono da eseguirsi in altra parrocchia diversa da quella dell’i.m., saranno i fidanzati stessi a portare la richiesta al parroco interessato e, una volta eseguite, a riportare al parroco dell’i.m. il certificato di eseguite pubblicazioni.
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8. Adesso il matrimonio è pronto per essere celebrato. Se i fidanzati celebreranno le loro nozze nella stessa parrocchia in cui hanno svolto l’i.m. si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio (se non è il parroco o altro sacerdote della parrocchia, dovrà essere indicato nominalmente al parroco per riceverne una delega) per la scelta delle letture e la forma più opportuna, rispondente al loro grado di fede, per la celebrazione liturgica delle nozze (nella Celebrazione Eucaristica – nella Celebrazione della Parola).
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9. Nel caso in cui il matrimonio si celebri in altra parrocchia rispetto a quella che ha seguito l’i.m., ma all’interno della stessa Arcidiocesi il parroco consegnerà ai fidanzati in busta chiusa un documento riassuntivo (STATO DEI DOCUMENTI) (Formulari, Mod. XIV) da consegnare al parroco della parrocchia nella quale il matrimonio verrà celebrato.
Sullo Stato dei documenti è necessario indicare con precisione:
- il titolo della parrocchia in cui si celebrano le nozze (poiché il nulla-osta può essere concesso solo ad una parrocchia; in caso di celebrazione in santuari o altre chiese sussidiarie, occorre risalire alla parrocchia di appartenenza);
- il comune di celebrazione;
Questo documento contiene tutti i dati essenziali per la celebrazione delle nozze e la compilazione dell’atto di matrimonio e il nulla osta rilasciato dal Comune di cui al n. 6 (del quale se ne conserverà copia nel fascicolo matrimoniale). I fidanzati si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio per la scelta delle letture e la forma più opportuna per la celebrazione liturgica delle nozze.
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10. Nel caso in cui il matrimonio si celebri in altra parrocchia rispetto a quella nella quale si è svolta l’i.m., ma fuori dell’Arcidiocesi (in Italia o all’Estero) lo stesso documento riassuntivo di cui al n. 9 (STATO DEI DOCUMENTI) (Formulari, Mod. XIV) dovrà essere controllato e vidimato dal l’Ufficio competente della Curia dell’i.m.
Sullo Stato dei documenti è necessario indicare con precisione:
- il titolo della parrocchia in cui si celebrano le nozze (poiché il nulla-osta può essere concesso solo ad una parrocchia; in caso di celebrazione in santuari o altre chiese sussidiarie, occorre risalire alla parrocchia di appartenenza);
- il comune di celebrazione;
- la diocesi di appartenenza della parrocchia di celebrazione.
Tutta la documentazione dell’i.m. in busta chiusa sarà consegnata ai fidanzati (o loro delegati), che dovranno recarsi presso il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile di Milano (previo appuntamento tel. 02.85.56.230/293) per ottenere il nulla osta prescritto. Gli stessi fidanzati restituiranno la busta con i documenti vidimati al parroco, il quale consegnerà loro solo la parte da far giungere al parroco della parrocchia nella quale il matrimonio verrà celebrato (a prescindere da chi celebrerà le nozze) Alcune Diocesi del luogo di celebrazione, secondo il loro diritto particolare, richiedono una ulteriore vidimazione della documentazione “in entrata”. Tocca ai fidanzati informarsi circa questa evenienza e compiere i passi richiesti, consultando il parroco del luogo della celebrazione del matrimonio. I fidanzati si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio per la scelta delle letture e la forma più opportuna per la celebrazione liturgica delle nozze.
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11. Al parroco della parrocchia nella quale si celebra il matrimonio toccherà l’onere di:
- compilare l’atto di matrimonio in doppio originale (uno è quello contenuto nei Formulari [Mod. XV]; l’altro quello contenuto nel Registro parrocchiale degli Atti di Matrimonio);
- compilare l’atto di matrimonio in doppio originale (Formulari, Mod. XV);
- trascrivere il matrimonio agli effetti civili nel Comune in cui è stato celebrato (entro cinque giorni dalla data di celebrazione religiosa) trasmettendo uno di questi atti di matrimonio (Formulari, Mod. XVI);
- far annotare il matrimonio celebrato sull’atto di battesimo degli sposi cattolici e dare comunicazione del matrimonio avvenuto al parroco che ha curato tutta l’i.m. (Formulari, Mod. XVII).