Almanacco liturgico Il Santo del giorno Il Vangelo di oggi Agenda dell'Arcivescovo

Annotazione nell’atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 della legge 31 maggio1995, n. 218

Nella celebrazione del matrimonio concordatario, com’è noto, gli sposi possono richiedere al celebrante di inserire nell’atto di matrimonio due tipi di dichiarazioni: la scelta del regime fiscale di separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali.
Questo comporta un’ulteriore firma dei contraenti, dei testimoni e dell’assistente al matrimonio sul duplice atto di matrimonio, sia quello conservato nel Registro parrocchiale che quello da trasmettere al Comune di celebrazione delle nozze entro 5 giorni.
La Legge italiana del 31 maggio 1995, n. 218 (art. 30, comma 1) ha introdotto una terza facoltà di scelta applicabile ai rapporti patrimoniali degli sposi, quando entrambi o almeno uno dei due sia cittadino straniero o risieda all’estero: quella cioè di convenire che tali rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dell’altro Stato diverso dall’Italia.
Tale possibilità si applica concretamente quando vi è un matrimonio concordatario:

  1. di due cittadini stranieri;
  2. di un cittadino italiano con un cittadino straniero;
  3. di un cittadino italiano residente in Italia con un cittadino italiano residente all’estero e iscritto alle liste A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero);
  4. di due cittadini italiani residenti all’estero e iscritti alle liste A.I.R.E.;
  5. di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto alle liste A.I.R.E. e uno straniero.

Questo comporta l’inserimento nell’atto di matrimonio di tale ulteriore dichiarazione e la modifica della modulistica matrimoniale attuale, segnatamente nei
Mod. I [Posizione Matrimoniale] limitatamente alla 4° facciata nella sezione Altri Adempimenti;
Mod. XV [Atto di matrimonio] nella nuova dichiarazione inserita come n. 2 tra la separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali;
Mod. XVI [Richiesta di trascrizione agli effetti civili] nello spazio destinato alle dichiarazioni, opportunamente richiamato alla nota (1).
 

Per scaricare la versione aggiornata del programma WinGePA clicca qui

Poiché anche l’atto originale di matrimonio, conservato nel Registro degli Atti di Matrimonio della Parrocchia deve essere identico a quello inviato in Comune, in attesa della ristampa aggiornata dei nuovi Registri, occorre, transitoriamente, inserire nello spazio delle Annotazioni a margine dell’atto conservato nel Registro, una nota dal contenuto del tutto identico a quella della dichiarazione n. 2 dell’Atto di matrimonio (Mod. XV) (SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI)