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Anche le parrocchie sono tenute a questo adempimento

L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda anche le parrocchie che svolgono una serie di attività per le quali sono tenute ad emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, come – ad esempio – la gestione di un bar o di una casa per ferie. Questo nuovo adempimento, che è già in vigore dal 1° luglio di quest’anno solo per i soggetti che nel 2018 avevano un giro d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 riguarderà tutti i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e quelle assimilate a prescindere dalla misura del volume d’affari[1].

ATTENZIONE: non devono essere trasmessi telematicamente i corrispettivi relativi ad attività per le quali non è richiesto lo scontrino ma la fattura, come ad esempio le rette scolastiche e ciò a prescindere dalla circostanza che la parrocchia abbia optato per l’esonero degli adempimenti delle operazioni esenti e quindi non emetta fattura (a meno che la famiglia non lo richieda).

Per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi occorre dotarsi di speciali registratori telematici (in sostituzione degli attuali registratori di cassa) capaci di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate e di trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate[2]; in alcuni casi e possibile adattare i registratori di cassa attualmente in uso.

Il costo per l’adeguamento degli attuali registratori di cassa o l’acquisto dei nuovi registratori telematici è riconosciuto come credito di imposta per un importo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2019 o nel 2020 entro un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura[3].

L’Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione un portale web dedicato nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” per consentire di adempiere al nuovo obbligo anche ai soggetti non ancora dotati di registratore telematico. Tale possibilità (salvo proroghe) è però prevista solo per il primo semestre di applicazione della nuova normativa (dal 1° di luglio al 31 dicembre 2019)[4].

La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di tenere il relativo registro[5]; inoltre invece dello scontrino o della ricevuta fiscale dovrà essere consegnato al cliente documento commerciale[6] contenente una serie di elementi obbligatori: data e ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente, numero di partita IVA dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Resta l’obbligo di emissione della fattura (elettronica) in caso di richiesta da parte del cliente[7].

Si segnala infine che in fase di prima applicazione sono stati previsti specifici esoneri dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi[8]; per quanto di interesse delle parrocchie risultano al momento esonerate le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi[9] e riconducibili alle seguenti attività:

  • librerie: «le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato»,
  • gestione di apparecchi da gioco: «le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie»,
  • mense scolastiche: «le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza»,
  • biblioteche: le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili (lett. n);
  • somministrazione in luoghi di intrattenimento e spettacolo: «le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere».

Per quanto non riguardi le parrocchie, si precisa per completezza che non sono soggette all’invio telematico dei corrispettivi cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti associativi che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge 398/1991[10].

 

 

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[1] Le attività di commercio al minuto e assimilate sono quelle elencate dall’art. 22 del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972); tra queste potrebbero essere di interesse delle parrocchie: «le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante», «le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica», «le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti».

[2] Cf Provvedimento 28.10.2016 come modificato, da ultimo dal Provvedimento 18.4.2019.

[3] D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 6-quinquies.

[4] Cf Provvedimento 4.7.2019.

[5] D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 1.

[6] Cf Decreto 7.12.2016.

[7] D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 5.

[8] Cf Decreto 10.5.2019.

[9] L’esonero dall’obbligo di certificazione è disposto dall’art. 2 del D.P.R. 696/1996.

[10] Cf Decreto 10.5.2019 e D.P.R. 696/1996, art. 2, c. 1, lett. hh).