Suggeriamo agli enti ecclesiastici titolari di rami ONLUS ed agli Enti del Terzo Settore ad essi collegati di attendere nel modificare i propri statuti o prendere altre decisioni difficilmente revocabili, in attesa della stabilizzazione del quadro normativo e di nuove più certe indicazioni
Responsabile OGLR
Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), che riordina e rivede la normativa civile e fiscale degli enti non-profit, richiede 24 atti governativi – tra decreti e atti di indirizzo – per il suo completamento. 15 di essi devono ancora essere adottati, tra cui il decreto che istituisce e regola il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i relativi Uffici territoriali regionali. Tale Registro ha particolare rilevanza poiché gli Enti del Terzo Settore per poter godere dei vantaggi riconosciuti dalla normativa sono tenuti ad iscriversi ad esso.
In attesa della sua istituzione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha concordato con le Direzioni Generali regionali e con i rappresentanti del terzo settore alcune indicazioni adottate il 30 settembre 2019 dalla Giunta della Regione Lombardia con D.G.R. 30 settembre 2019 n. XI/2164 circa la “Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del d.p.r. 361/2000, in attesa dell’istituzione e della piena attività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui al d.lgs. 117/2017”, pubblicata sul BURL del 2 ottobre 2019.
Tali indicazioni riguardano particolarmente la costituzione e le modifiche statutarie di ONLUS,
Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazione di Promozione Sociale (APS) e altri enti del terzo settore.
La citata delibera stabilisce che fino a quando il RUNTS non sarà pienamente operativo, sia la verifica dello statuto proposto in sede di riconoscimento giuridico di nuovi enti, sia la verifica delle modifiche statutarie degli enti che già possiedono personalità giuridica continuerà ad essere effettuata in conformità alla normativa previgente, cioè il d.p.r. 361/2000.
Pertanto, nel caso in cui un nuovo ente presenti istanza di riconoscimento giuridico mediante due
statuti, di cui uno conforme al d.p.r. 361/2000 e l’altro al Codice del Terzo Settore, il primo sarà
sottoposto a verifica mentre il secondo sarà depositato agli atti della Direzione generale regionale e sarà soggetto a verifica e accertamento da parte dell’Ufficio territoriale regionale del RUNTS una volta operativo.
Si procederà in modo simile anche nel caso di istanze di modifiche statutarie presentata mediante due statuti di cui uno conforme al d.p.r. 361/2000 e l’altro al Codice del Terzo Settore.
Nel caso in cui l’istanza di riconoscimento giuridico sia presentata mediante un solo statuto che
richiama ed è conforme esclusivamente al Codice del Terzo settore, l’avvio della procedura di verifica è differito al verificarsi dell’operatività del RUNTS. Rimane salva la facoltà dell’ente di produrre un ulteriore statuto finalizzato esclusivamente al riconoscimento giuridico di cui al d.p.r. 361/2000.
Similmente, nel caso di istanza di modifica statuaria presentata esclusivamente ai fini
dell’adeguamento dello statuto alle disposizione in tema di Terzo Settore, la Regione provvederà con propria nota a comunicare che la verifica sarà effettuata dal RUNTS una volta operativo e che solo a decorrere dall’iscrizione nello stesso RUNTS all’ente è consentito di utilizzare nella propria
denominazione le locuzioni “ETS”, “Ente di Terzo Settore” o similare.
In sintesi: fino all’entrata in funzione del RUNTS gli statuti dei nuovi enti e le modifiche di quelli già esistenti saranno verificati tenendo conto esclusivamente della normativa previgente. Solo quando il nuovo Registro e il suo Ufficio territoriale in Lombardia saranno pienamente operativi saranno oggetto di verifica e accertamento i nuovi statuti o le modifiche statutarie conformi esclusivamente al Codice del Terzo Settore.
Considerato che il termine entro il quale Onlus, OdV e APS devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore è attualmente fissato al 30 giugno 2020 e vista la continua evoluzione normativa, suggeriamo agli enti ecclesiastici titolari di rami ONLUS ed agli Enti del Terzo Settore ad essi collegati di attendere nel modificare i propri statuti o prendere altre decisioni difficilmente revocabili, in attesa della stabilizzazione del quadro normativo e di nuove più certe indicazioni.