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Adempimenti cui la parrocchia è tenuta per la diffusione di musica “dal vivo” o registrata

Di seguito si riassumono gli adempimenti cui la parrocchia è tenuta per la diffusione di musica “dal vivo” o registrata.


1. Diritto d’autore per le opere musicali, la cui tutela compete alla SIAE

Per poter eseguire dal vivo o mediante strumenti le opere musicali tutelate dal diritto d’autore ex L. n. 633/1941 occorre essere autorizzati (acquisire la “licenza”) e pagare i relativi diritti d’autore:

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1).
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale” (art. 15).

Si tenga presente che pressoché per tutte le opere dell’ingegno (comprese quelle musicali) la gestione del diritto d’autore spetta in esclusiva alla SIAE; dunque occorre rivolgersi ai suoi uffici territoriali per acquisire – previamente – le necessarie autorizzazioni.
In alcuni casi l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera (musicale o teatrale) è libera e, dunque, non occorre pagare alcunché; ciò accade quando l’esecuzione avviene “entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro” (art. 15, co. 2).
Al di fuori di queste ipotesi il contesto è considerato sempre pubblico, rimanendo irrilevante che la partecipazione all’evento sia gratuita o a pagamento.
Quando la rappresentazione o la recitazione di un’opera protetta si realizza in contesto pubblico, non può avvenire se previamente non è stata autorizzata dalla SIAE (si tenga presente che non esiste, però, il diritto di poter rappresentare le opere tutelate pagando il relativo diritto in quanto il titolare del diritto d’autore potrebbe aver deciso di non concedere l’autorizzazione).
Frequentemente le iniziative promosse dall’oratorio prevedono l’esecuzione di opere musicali, dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici (utilizzando file audio). Poiché si tratta di contesti pubblici, la parrocchia (non l’oratorio) deve attivarsi per tempo, richiedere l’autorizzazione e pagare i relativi diritti.
La Conferenza Episcopale Italiana nel 1998 ha sottoscritto una Convenzione con la SIAE per rendere più semplici gli adempimenti formali e meno oneroso l’acquisto dei diritti per alcuni specifici tipi di esecuzioni musicali. Il testo dell’accordo è disponibile anche nella sezione “Convenzioni” del sito dell’ufficio Avvocatura.
Anzitutto la Convenzione riguarda solo le opere iscritte nella sezione “musica” della SIAE (dunque, sono escluse, per esempio, le opere teatrali).

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono solo due:

  1. La cosiddetta musica d’ambiente, quella, cioè, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attività (per es. una cena, l’attività di bar, un pomeriggio di giochi) e la musica suonata dal vivo o riprodotta attraverso strumenti elettromeccanici.
    Di norma la musica d’ambiente non prevede un programma prefissato e non è oggetto di pubblicizzazione (altrimenti si è in presenza di un vero e proprio spettacolo musicale … gratuito).
    Il compenso da corrispondere per la musica d’ambiente è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il tipo e il numero si strumenti elettromeccanici presenti negli ambienti parrocchiali; l’autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo. Poiché il compenso dipende anche dal numero di abitanti della parrocchia occorre chiedere per tempo una dichiarazione alla Curia diocesana prima di rivolgersi alla SIAE per sottoscrivere l’abbonamento annuale.
  1. Le cosiddette manifestazioni musicali, cioè gli spettacoli musicali di ogni tipo, purché organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.
    Il compenso dovuto per queste manifestazioni è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il numero degli abitanti e degli spettacoli, nonché la gratuità/onerosità.

Si deve tener presente che lo spettacolo è considerato oneroso – ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE – anche quanto non è previsto un biglietto d’ingresso a pagamento ma “attorno all’evento” sono presenti banchetti della parrocchia per la somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 11 della Convenzione precisa che “L’organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare all’ufficio S.I.A.E. territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all’uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d’ordine del Registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione. Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente”.
Quando, invece, la parrocchia ha necessità di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all’ufficio territoriale della SIAE e non può utilizzare questa Convenzione. Ciò si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale all’interno della quale vengono eseguite anche opere musicali.
Infine, l’utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali è libero; dunque non è dovuto alcun compenso, né deve essere acquisita l’autorizzazione da parte della SIAE: “1.  Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali” (art. 70).

 

2. I Diritti Connessi riscossi da SCF
I cosiddetti “diritti connessi”, situazioni distinte dal “diritto d’autore”, sono disciplinati dagli artt. 72-73bis della L. n. 633/1941 e competono al “produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi” (art. 73, co. 1). Pertanto, i diritti connessi non si sostituiscono ma si affiancano a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali.
Per fonogramma si intende la fissazione di una composizione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, file audio. Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l’opera musicale è eseguita dal vivo.
I diritti connessi sono riscossi non dalla SIAE ma dalla Società Consortile Fonografici (SCF), per conto dei produttori di fonogrammi dai quali ha ricevuto mandato (l’elenco degli aderenti è pubblicato sul sito della SCF). A partire dal 2013 hanno dato mandato anche i produttori associati alla Associazione Fonografici Italiani, e tra essi vi sono i titolari dei diritti d’autore del repertorio religioso maggiormente diffuso.
Dunque, la SIAE, come precisato con comunicazione del 25/05/2012, non è titolata all’incasso del compenso dovuto ai produttori ed artisti da parte degli Enti Ecclesiastici.
I diritti connessi, analogamente al diritto d’autore, sono dovuti non solo quando l’uso dei fonogrammi avviene all’interno di un’attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in quanto l’obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo “pubblico”, come definito dall’art. 15 della L. n. 633/1941.
La CEI ha concluso con la SCF una Convenzione per agevolare l’adempimento da parte degli Enti Ecclesiastici di questa normativa il cui testo è disponibile anche nella sezione “Convenzioni” del sito dell’ufficio Avvocatura.
La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l’ipotesi di utilizzo nell’ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (es: spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall’ipotesi di utilizzo nel contesto di attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, bar oratoriani, ecc.).
Le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere fonogrammi realizzati da uno dei produttori aderenti alla SCF devono provvedere al pagamento del compenso dovuto per i diritti connessi, aderendo alla proposta di “Abbonamento annuale/triennale” disciplinato dalla Convenzione SCF-CEI.
In forza di questa Convenzione, le parrocchie possono pagare il compenso previsto pagando una somma forfettaria per un anno (per il 2024 euro 125) per un triennio (per il 2024-2026 euro 188) mediante bollettino postale, nel quale devono essere indicati:

  • la causale del pagamento: “Convenzione CEI/SCF”,
  • l’anno (o gli anni) di competenza del pagamento,
  • l’esatta denominazione, la sede e il codice fiscale oppure la partita IVA dell’ente (per permettere l’emissione da parte di SCF della fattura elettronica).

Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo dei fonogrammi musicali (inclusa la duplicazione di file musicali) nell’ambito delle attività della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell’oratorio, con la sola esclusione delle attività caratterizzate da scopo di lucro.
Pertanto, quando il fonogramma è utilizzato in una attività a scopo di lucro (per es. gli spettacoli musicali o teatrali con ingresso a pagamento) la parrocchia deve contattare preventivamente la SCF per munirsi di specifica licenza, dato che la Convenzione non si applica a queste situazioni.
Da ultimo occorre ricordare che il diritto connesso deve essere pagato da ciascun soggetto giuridico che utilizza i fonogrammi; quindi se le diverse parrocchie della Comunità Pastorale utilizzano tali supporti, l’obbligo grava su ciascuna. Se, invece, una sola parrocchia risulta essere titolare di tutte le attività in occasione delle quali si utilizzano i fonogrammi, il compenso deve essere pagato solo da quella parrocchia e solo essa deve aderire all’abbonamento (annuale o triennale).

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