L’Archivio Storico Diocesano realizza quanto prescritto dal can. 491, § 2 del Codice di diritto canonico: “Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella Diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente”.
Costituisce riferimento per l’Archivio Storico Diocesano quanto stabilito dall’Intesa in materia di archivi ecclesiastici, sottoscritta dal Presidente della CEI e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 18 aprile 2000.
L’Archivio Storico Diocesano ha, in relazione ai documenti diocesani avente carattere storico, le seguenti finalità:
a) garantire la custodia e la migliore conservazione nel tempo;
b) provvedere al loro ordinamento sistematico, secondo i criteri della scienza archivistica;
c) favorire la loro consultazione e il loro studio.
Formano oggetto dell’Archivio Storico Diocesano i documenti, cioè scritture (compresi disegni, mappe, cartografie) su qualsiasi supporto, che siano depositati presso lo stesso, e che provengano o riguardino l’Arcidiocesi, altri enti da essa dipendenti o con essa collegati, o persone fisiche (autorità ecclesiastiche o privati).
All’Archivio Storico Diocesano devono essere necessariamente conferiti i documenti storici provenienti dagli Organismi di Curia e dagli enti collegati, seguendo le apposite procedure emanate dal Moderator Curiae, su indicazione del Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano e in accordo e sotto la responsabilità dell’Archivista stesso (cf Parte Prima, punto 6.6, § 4). Possono, inoltre, essere conferiti, secondo le disposizioni dell’autorità competente o previo accordo con i responsabili, i documenti appartenenti a enti (di natura ecclesiale) soppressi o anche i documenti che per motivi di conservazione o sicurezza possono essere difficilmente conservati presso la sede del proprio ente. L’Archivio Storico Diocesano può, infine, sulla base di appositi accordi, accogliere temporaneamente, per motivi di tutela, studio, esposizione, ecc. documenti di enti di natura ecclesiale (cf Intesa, art. 1, c. 4).