La crisi finanziaria del 2007-2008 e la successiva crisi del debito sovrano 2011-2012 in alcuni Paesi europei hanno messo in evidenza come problemi e vulnerabilità, da un sistema bancario, possano rapidamente trasmettersi e propagarsi ad altri parti del sistema finanziario europeo, in particolare all’interno della zona Euro.
Per proteggere il mercato unico e garantire la stabilità finanziaria, nel 2012, i capi di Stato e governo dell’area Euro costituirono l’Unione bancaria, innanzitutto per spezzare il legame tra rischio sovrano e fragilità dei sistemi bancari nazionali, in secondo luogo per rafforzare l’integrazione fra i sistemi bancari in Europa e, terzo motivo, per dare una dimensione europea all’attività di supervisione delle banche attraverso l’attività di vigilanza sul sistema bancario europeo.
Alla Banca centrale europea è assegnato il compito di vigilanza (si veda in seguito Ssm) diretta sulle banche dei Paesi dell’Euro (ed eventualmente di altre economie europee che intendano aderire) e di supervisione nell’ipotesi di gestione delle crisi bancarie, sottoponendo le banche a prove di stress prudenziali (si veda in seguito Srm). Non è ancora completato il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari.
La supervisione bancaria unificata – cosiddetto Single Supervision Mechanism (Ssm), operativo dal novembre 2014, istituito con il regolamento 1024/2013, per tutti i Paesi appartenenti alla zona Euro e per quelli non appartenenti all’Euro-zona che decidano di aderire tramite un meccanismo di stretta cooperazione – è relativa: – alle banche di maggiori dimensioni con attivi superiori ai 30 miliardi di euro; – alle banche con attivi pari al 20% del Pil del Paese di origine; – alle banche minori a seguito di notifica dell’autorità nazionale competente per la vigilanza prudenziale; – alle banche considerate rilevanti dalla Bce tra quelle con più succursali in più di uno Stato membro dell’area euro; – alle banche che abbiano chiesto aiuti finanziari ai fondi europei (Esfs e Esm); – alle tre principali banche degli Stati membri dell’area euro. In sostanza gli Istituti che sarebbe sottoposti al Ssm sarebbero meno di 200 delle circa 6000 banche dell’area Euro. In ogni caso la Bce può intervenire nel caso di crisi che coinvolgano banche di dimensioni minori. Le autorità nazionali si occupano degli altri istituti.
Il meccanismo di risoluzione unico – Srm (Single Resolution Mechanism) – introdotto con il regolamento Ue 2014/806, che modifica il regolamento 1093/2010, è operativo dall’1 gennaio 2016; prevede un fondo unico per finanziare la risoluzione delle banche alimentato dai contributi delle banche stesse senza ricorso ai finanziamenti pubblici. In precedenza la direttiva 2014/59 della Ue aveva compiuto un passo significativo, anche se non completo, verso l’armonizzazione in materia di risoluzione delle banche. Il fondo contribuisce al finanziamento nel caso di risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti, dall’altro, in conformità all’articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59 della Ue. Il fondo è elemento rilevante, essenziale per il funzionamento del Srm (articolo 78 del Regolamento 2014/806). Il fondo è amministrato dal Comitato (articolo 75 del Regolamento), che ne è proprietario (articolo 67, comma 3, del Regolamento) e con la supervisione della Commissione. La Corte di giustizia giudica sui ricorsi promossi avverso le decisioni del Comitato e della Commissione (articolo 86 del Regolamento).
Terzo elemento rilevante è il sistema di regole prudenziali (Single Rulebook) che regolano l’attività delle banche dell’Unione europea a garanzia dei risparmiatori e per la prevenzione e gestione delle crisi bancarie.
L’unione bancaria, per quanto esistente, non è tuttavia completata mancando il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari; è evidente, peraltro, che vigilando sul sistema bancario e cercando di prevenire la crisi degli Istituti, il sistema vuole mantenere la stabilità dei mercati, a garanzia dei risparmiatori.