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Politica

Non si può giocare con la Costituzione

Formare il nuovo governo nel rispetto dell’ordinamento e delle sue regole

di Gianfranco GARANCINI

21 Maggio 2018

Non è certo nostro compito valutare dal punto di vista politico il programma di governo (detto “contratto”, un po’ provincialisticamente copiando anche in questo i tedeschi) che a poco a poco sta uscendo dagli incontri e dai colloqui fra Lega e M5s. Né, per altro, ci terremmo particolarmente.

Nostro mestiere è piuttosto verificare, da giuristi (di cattedra, di toga, di scranno, e così via), la “tenuta” e il rispetto dell’ordinamento e delle sue regole, a partire da quelle fondamentali della Costituzione. Ebbene: da quello che sta accadendo sembra proprio che la Costituzione sia squassata da un vento molto turbolento; o, peggio, che la Costituzione sia lasciata da parte, come un ferrovecchio, o una vecchia zia, tanto brontolona ma, in fondo, piuttosto innocua. In effetti in quel programma/“contratto” i colpi alla Costituzione e alle sue istituzioni sono molti e forti. Vediamo.

Intanto proprio la parola usata, “contratto”. Se in generale le parole sono importanti (sunt nomina rerum, dicevano i filosofi antichi), soprattutto in diritto le parole indicano concetti precisi, e a seconda delle parole usate si applicano regole diverse, e si aprono serie diverse di effetti. Il programma del governo (con il quale il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia: articolo 94, Costituzione) non è una questione privata tra due o più contraenti (un “contratto”, appunto), ma una sorta di libro aperto che spetta al Parlamento di leggere e vagliare. Parlare di “contratto di governo” vuol dire, in sostanza, tagliar fuori in gran parte il ruolo istituzionale del Parlamento, e pensare a un accordo sostanzialmente privatistico fra due o più soggetti, contrattato e sottoscritto al di fuori delle istituzioni pubbliche a questo deputate; pensare di poter presentare alle istituzioni una sorta di pacchetto già confezionato da ratificare a scatola chiusa; pensare che il Parlamento non sia altro che una sorta di “esecutore” di decisioni già prese altrove. E siccome il Parlamento è il luogo della democrazia, pensare che la democrazia sia un optional un po’ noioso, e (molto) ingombrante.

Se poi nel programma c’è altresì l’istituzione di un “comitato di conciliazione” ben al di sopra del governo (dovrebbe, infatti, oltre a conciliare conflitti fra ministri, o fra partiti/parti contraenti del “contratto di governo”, “addivenire a una posizione comune” su temi non contrattualizzati fra Lega e M5s, o su questioni urgenti o imprevedibili, come crisi internazionali, calamità naturali, problemi di ordine e salute pubblici: temi, questi, tutti di competenza specifica del governo o dei singoli ministri), è chiaro che quello sarà il vero governo del Paese, sottratto al vaglio del Parlamento, non nominato dal Capo dello Stato, potenzialmente non eletto dal popolo. Una sorta di gestione parallela del Paese, del tutto esterna alle istituzioni costituzionali, e del tutto incontrollabile.

Lo stesso Presidente del Consiglio viene, in questi giorni (e nel “contratto”) considerato un “esecutore” del “contratto” stesso; un “esecutore” controllato dal “comitato di conciliazione”, privato di qualsiasi autonomia decisionale e operativa (senza parlare dei singoli ministri: ne esce l’idea di un governo formato da mezze figure, prive di autonomia operativa e politica, meri “esecutori” di decisioni prese altrove). Ma la Costituzione ha tutt’altre idee, e tutt’altre regole, che vanno rispettate: dice l’articolo 95 che il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, e ne è responsabile; mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Altro che “esecutore”: sembra di poter dire che i compiti e le prerogative del Presidente del Consiglio e dei ministri (che non siano l’ordinaria gestione e l’esecuzione delle direttive altrui) sono trasferiti in blocco al “comitato di conciliazione”, che sembra acquistare un ruolo di istituto costituzionale che non è suo e comunque non gli è riconosciuto in nessun luogo dell’ordinamento.

Per parte sua, il Capo dello Stato viene di molto declassato nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, sia nei rapporti con il governo, sia nella sua autonomia di scelta del nuovo Presidente del Consiglio, sia nel suo potere di persuasione e consiglio di fronte a un programma di governo che risulta (oltre che politicamente) giuridicamente blindato dal carattere di “contratto” che gli viene dato, fondato sulla volontà delle parti contrattuali e non – come dovrebbe – sulla valutazione articolata di Capo dello Stato e Parlamento. Si dovrebbe dire, per altro, che ben difficilmente il Capo dello Stato – nel suo ruolo istituzionale di custode della Costituzione e di rappresentante dell’unità nazionale (articolo 87, Costituzione) – potrà accettare così rilevanti interventi sul quadro costituzionale ed istituzionale, nonché sulla forma dello Stato, indotti da queste “innovazioni” sulla forma di governo vigente nel nostro Paese.

Non è solo (e non tanto) una questione di quella che è stata chiamata sciatteria lessicale tipica degli orecchianti della politica e, soprattutto, del diritto, nella stesura del “contratto”, o di “bizzarrìa” creativa: senza minimamente entrare nella valutazione del contenuto del “programma”, ci pare invece emergere qui una questione di rispetto della Costituzione, che è l’ossatura e la garanzia dell’ordinamento democratico del Paese. Costituzione che si può cambiare, certo, ma rispettando le regole che la stessa Costituzione detta. Non con un “contratto” steso con un linguaggio a volte vago, a volte approssimativo, fra una dozzina di sherpa della politica, più o meno dotti, più o meno esperti.

Mala tempora currunt, per lo meno per la Costituzione.

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