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Il Garante

Diritti d’autore dal monopolio alla concorrenza

In una recente pronuncia in materia di abuso di posizione dominante multata la Siae

di Alberto POJAGHIAvvocato

13 Novembre 2018

Con Decisione del 25 settembre 2018, pubblicata il 26 ottobre 2018, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha ritenuto la Siae (Società italiana autori ed editori) responsabile di abuso di posizione dominante per le condotte assunte a seguito dell’ingresso sul mercato italiano della concorrente Soundreef Spa, con la conseguente irrogazione della sanzione di euro 1.000,00.

L’Autorità ha motivato tale decisione in ragione del fatto che la Siae, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere tale abuso nell’ambito della gestione dei diritti d’autore e ciò in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; che l’abuso è ancora in corso e consiste in condotte volte mantenere la posizione di monopolio nei mercati soggetti a riserva legale a favore della sola Siae in base all’articolo 180 della Legge sul diritto d’autore (Lda) sino al 15 ottobre 2017 e di estendere tale posizione ai mercati estranei a tale ambito.

Tale abuso si è concretizzato in una complessa strategia “escludente”, che ha determinato in termini sistematici la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti, con una limitazione dell’offerta di servizi ad elevata componente tecnologica.

L’abuso in particolare si è esplicato in vincoli nell’offerta di servizi diversi attraverso obblighi imposti al mandante e limitazioni alla facoltà di revoca del mandato, volti ad assicurare sistematicamente alla Siae la gestione dei diritti d’autore degli aventi diritto non iscritti alla stessa e che addirittura hanno manifestato la volontà di non avvalersi dei suoi servizi.

Del pari la Siae ha ostacolato la concessione di licenze alle emittenti televisive che volevano rivolgersi a enti di gestione collettiva concorrenti.

Inoltre la continua affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa caratterizza le condotte della Siae volte ad escludere i concorrenti dalla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri e per conto di enti di gestione collettiva esteri, mentre al contrario la riserva di legge a favore della Siae riguarda solo le opere di autori italiani e le opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia (articolo 185 Lda). Non rientrano invece nella riserva l’utilizzazione di repertori stranieri in Italia e alcune attività tra cui l’intermediazione dei diritti d’autore per le opere comunicate nella rete internet né vi rientrano i cosiddetti diritti connessi al diritto d’autore.

Tali condotte escludenti hanno una propria intrinseca idoneità a pregiudicare le dinamiche competitive nei mercati interessati. Esse infatti costituiscono un ostacolo all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore. Ciò comporta, innanzitutto, una perdita di soddisfazione dei consumatori, quali gli autori, gli editori, gli utilizzatori e i fruitori finali, in quanto la riduzione dei servizi offerti agli autori e la loro diminuita qualità potrebbe disincentivare questi ultimi dall’ampliare il proprio repertorio di opere.

Tali condotte sono tutte ancora in corso e la loro portata restrittiva si manifesta in termini ancora più pregiudizievoli alla luce dell’evoluzione del quadro normativo ad opera della Direttiva Barnier e dell’evoluzione del quadro normativo nazionale con la modifica dell’articolo 180 Lda, che ha abolito la riserva legale in favore della sola Siae ed ha quindi aperto tutti i mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore anche ad enti di gestione collettiva concorrenti.

Per tali motivi, l’Agcm, dato atto di quanto sopra, ha disposto l’obbligo di immediata cessazione da parte della Siae dei descritti comportamenti distorsivi della concorrenza e di astensione in futuro a carico della stessa dal porre in essere comportamenti simili, irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria, definita “simbolica”, di euro 1.000,00; ed imponendole di dare comunicazione all’Autorità delle iniziative poste in essere per la conforme ottemperanza.

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