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Scheda

Chi è l’avvocato “canonista”

La formazione e i titoli per esercitare, le figure previste dalla legge canonica

di Anna SAMMASSIMO

18 Dicembre 2017

Nell’ordinamento canonico l’avvocato interviene nel processo per aiutare i più deboli e bisognosi che egli rappresenta davanti all’autorità, per cercare di riconciliare le parti tra loro come pure i privati e la pubblica amministrazione, per riportare, prima di tutto, la pace fra i singoli e, di conseguenza, nella società.

Dobbiamo precisare che nell’ordinamento canonico la parte (che sia maggiorenne e non incapace) può stare in giudizio personalmente. Fanno eccezione a questo principio generale le cause penali, quelle riguardanti i diritti di un minore e quelle che interessano il bene pubblico. Eccezione nell’eccezione, nelle cause di nullità matrimoniale, pur interessando queste il bene pubblico, la parte può stare in giudizio da sola.

Data la complessità del processo canonico, si ritiene però oltre modo opportuno che la parte si faccia assistere in giudizio da un avvocato (e magari richieda anche la sua consulenza prima di intraprendere un giudizio). Si tratta di un compito particolarmente delicato. Solo un avvocato, infatti, ha quelle competenze e quella formazione necessaria per poter difendere e consigliare, studiare ed elaborare i vari scritti, predisporre le prove.

In base al Codice di diritto canonico l’avvocato deve essere maggiorenne, deve godere di buona fama, deve essere cattolico a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti e deve essere dottore in diritto canonico o veramente esperto (requisito che sarà oggettivamente soddisfatto con il grado di licenza). Nonostante nella prassi – spesso per vero stato di necessità (in molti tribunali neppure i giudici posseggono la laurea) – si indulga ad ammettere al patrocinio anche chi abbia conseguito solo la licenza, questo non sembra consentito, a meno che non risulti che la persona in questione sia veramente perita in diritto canonico o per il fatto che insegni diritto canonico nelle Università statali o ecclesiastiche, o almeno nei Seminari, o per il fatto che – avendo conseguito la licenza – abbia frequentato, superando gli esami annuali, il corso rotale o altri corsi eventualmente riconosciuti ed abilitati al conferimento di diploma.

Tra i doveri dell’avvocato, oltre a quello del gratuito patrocinio qualora venga richiesto e quello di svolgere il suo compito diligenter et bona fides, c’è quello di contribuire, per il suo specifico ruolo nel processo, all’accertamento della verità oggettiva. Nella nota allocuzione alla Rota Romana del 2 ottobre 1944 Pio XII ricordava e puntualizzava la funzione pubblicistica dell’avvocato, nell’adempimento del compito di consigliare ed aiutare la parte.

La legge canonica prevede tutta una serie di figure di avvocato.

Innanzitutto ci sono gli avvocati che possono patrocinare davanti ai tribunali inferiori: essi sono, salvo le eccezioni che abbiamo visto, quelli che hanno ottenuto almeno il titolo di dottore in diritto canonico. Per poter esercitare la loro professione devono ricevere l’approvazione del Vescovo diocesano, sia ad casum, sia – ed è l’ipotesi più normale – attraverso l’inclusione nell’albo degli avvocati.

Per le cause penali circa i delitti più gravi, il “motu proprio” Sacramentorum Sanctitatis Tutela stabilisce che l’avvocato, oltre al titolo di dottore in diritto canonico, sia presbitero, sebbene permette l’intervento di chi non sia in possesso di questi requisiti, con dispensa della Congregazione per la dottrina della fede.

Poi ci sono gli avvocati della Rota romana ossia quelli che hanno superato l’esame di diploma alla fine dei tre anni dello Studio rotale: nomina, disciplina e competenze vengono regolate dalla legge particolare di quel Dicastero (Normae romanae Rotae Tribunalis promulgate il 7 febbraio 1994 da san Giovanni Paolo II). Essi possono patrocinare presso il tribunale della Rota romana e presso tutti i tribunali inferiori senza bisogno dell’approvazione del Vescovo. Se, dunque, un fedele deve o vuole appellare presso la Rota romana una sentenza emessa da un qualsiasi tribunale ecclesiastico del mondo, deve farsi difendere da un avvocato iscritto all’albo rotale: nel caso in cui il difensore che lo ha seguito in primo grado non lo sia, deve rivolgersi ad altri.

Dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, poi, le parti possono stare in giudizio solo tramite un patronum (ossia un procuratorem-advocatum) che sia iscritto nell’albo ristretto degli avvocati della Curia Romana cui si accede dopo (almeno cinque) anni di esercizio della professione forense rotale e a seguito di attenta valutazione da parte di apposita commissione (cfr. articoli 1 e seguenti della Lettera Apostolica “motu proprio data” Antiqua ordinatione, con la quale è stata promulgata la Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 21 giugno 2008). Gli avvocati rotali possono comunque intervenire nelle cause giudiziali ed in quelle disciplinari mentre devono essere ammessi ad casum dal Prefetto nelle cause di contenzioso amministrativo.

Infine, ci sono gli avvocati della Santa Sede che, scelti di preferenza tra gli avvocati iscritti nell’albo generale, erano abilitati ad assumere il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana presso i tribunali ecclesiastici o civili (articolo 7 “motu proprio” Iusti Iudicis). Essi sono nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, sentita la commissione apposita (articolo 8 “motu proprio” Iusti Iudicis). Essendo loro riservato “praesertim” di difendere la pubblica amministrazione ecclesiastica davanti ai tribunali ecclesiastici e civili, non potrebbero assumere il patrocinio di cause contro la stessa pubblica amministrazione ecclesiastica, pur non essendo costituiti in un rapporto di pubblico impiego. Questo significa che, tendenzialmente, i privati possono scegliere i loro difensori fra gli avvocati abilitati a patrocinare presso la Curia romana (che saranno ammessi per la singola causa) mentre i Dicasteri della Curia romana si servono “preferibilmente” degli avvocati della Santa Sede. Oggi tali cause sono patrocinate dagli avvocati della Curia romana ed eccezionalmente anche dagli avvocati rotali.

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