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Sirio 01 - 10 novembre 2024
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Banche

Aiuti di Stato, sentenza Tercas

Annullata la decisione della Commissione europea, utilizzati altri fondi

di Maria Luisa MENOZZI CANTELEavvocato

3 Giugno 2019
La sede della Banca d'Italia a Roma

Il Tribunale del Lussemburgo (con sentenza del 19-3-2019, nelle cause riunite T-98/16 Italia/Commissione, T­196/16 Banca Popolare di Bari già Tercas/Commissione e T-198/16 Fidt/Commissione) ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva ritenuto che le misure adottate a favore di Tercas, sottoposta dal 2012 al regime di amministrazione straordinaria, presupponessero risorse statali e fossero imputabili allo Stato; costituissero un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

Con la sentenza del 19-3-2019 il Tribunale ha profondamente indagato e motivato concludendo che le misure adottate non sono imputabili allo Stato e non sono state concesse mediante risorse statali nel rispetto dell’articolo 107 del paragrafo 1 del Trattato Ue.

L’articolo 107 del Trattato statuisce che, salvo le deroghe previste nei trattati e i casi previsti nello stesso articolo, sono incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le risorse in questione, infatti non sono imputabili allo Stato in quanto erogate da un ente privato Fidt, consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico che ha agito in modo autonomo, e non in esecuzione di un mandato pubblico. L’Fidt, in forza del suo statuto, agisce per conto e nell’interesse delle banche consorziate e i suoi organi direttivi sono composti esclusivamente dai rappresentanti delle banche consorziate. I delegati della Banca d’Italia che assistevano gli organi direttivi dell’Fidt hanno avuto il ruolo di meri osservatori avendo la Banca d’Italia svolto il suo ruolo di vigilanza senza alcun impatto sulla decisione dell’Fidt di intervenire a favore di Tercas.

Allo stesso modo quanto all’impiego di risorse statali il Tribunale ha rilevato che conformemente allo statuto, Fidt ha utilizzato fondi forniti dalle banche membri dell’Fidt e nell’interesse dei membri dell’Fidt essendo l’aiuto a Tercas meno oneroso rispetto all’attuazione delle garanzie legali a favore dei depositanti di Tercas nel caso di liquidazione coatta amministrativa della stessa.

La sentenza potrebbe essere impugnata entro due mesi della data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Ue.

Nella materia degli aiuti di stato, in precedenza, un altro importante caso era stato deciso dalla Corte in Grande Sezione con la sentenza del 16-6-2015, C-62/14, Omt, che aveva concluso per la validità delle decisioni del consiglio direttivo della Bce per le operazioni definite monetarie (Omt) sui mercati secondari del debito sovrano, interpretando le norme relative al sistema europeo di banche centrali (Sebc) e della Bce.

La sentenza aveva statuito che il Sebc risulta autorizzato ad acquistare titoli di stato non direttamente presso le autorità e gli organismi pubblici degli Stati membri (articolo 123 Tfue) ma soltanto direttamente sui mercati secondari nell’esercizio del suo compito di attuazione della politica monetaria, in modo indipendente, nell’obbiettivo di garantire la stabilità dei prezzi, non trattandosi di una misura di assistenza finanziaria di uno Stato membro.

L’articolo 123 del Tfue è rivolto, infatti, specificatamente alla Bce e alle banche centrali per evitare qualsiasi assistenza finanziaria a favore di uno Stato membro, vietando l’acquisto diretto presso istituzioni, organi ed organismi dell’Unione, amministrazioni statali, Enti regionali locali o altri Enti pubblici o altri organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche di Stati membri, di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle Banche centrali nazionali.

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