«Una sorta di manuale, che dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all’accertamento della verità nell’ambito dei delitti sopra menzionati». È il “Vademecum della Congregazione per la dottrina della fede“ su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Il nuovo documento, diffuso oggi, «non è testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso», si legge nell’introduzione. Destinatari: «gli ordinari e gli operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici». D’ora in poi, dunque, le diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche potranno contare su uno strumento in più, che verrà aggiornato periodicamente, per combattere una «ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita».
Verifica delle informazioni
In materia di pedofilia, per notitia criminis si intende «qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all’Ordinario o al Gerarca»: «non è necessario che si tratti di una denuncia formale», si precisa nel testo, in cui si raccomanda «molta cautela» qualora la notizia del delitto provenga da fonte anonima, ma si precisa di non scartare a priori quelle denunce che appaiono, a una prima impressione, incerte o dubbie. Per quanto riguarda la notizia di un atto di pedofilia commesso da un chierico appresa in confessione, «è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale»: «Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere», la disposizione del testo.
Collaborazione tra Chiesa e Stato
«Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi». È l’orientamento del Vademecum, in cui si danno indicazioni molto dettagliate su come condurre l’indagine previa canonica, che «deve essere svolta indipendentemente dall’esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili» e «nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato». Quanto all’obbligo dell’Ordinario del Gerarca di «dare comunicazione alle autorità civili della notitia de delicto ricevuta e dell’indagine previa aperta», per il dicastero pontificio i principi applicabili sono due: «Si devono rispettare le leggi dello Stato; si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e incoraggiando l’esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima».
Rispetto per le vittime
«Le autorità ecclesiastiche devono impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico». Nel Vademecum si definisce «assolutamente necessario» evitare «ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all’esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali». «Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche a esse», la raccomandazione.
No al trasferimento
«È da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso», il monito. Quanto alla terminologia, si consiglia di non usare l’espressione «sospensione a divinis» per i chierici che commettono gli abusi: la sanzione in questione, infatti, è quella di divieto o proibizione di esercizio del ministero.
Diritto dell’accusato
«Fin da quando si ha la notitia de delicto, l’accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi». È uno dei diritti del chierico accusato, che ha la possibilità di scrivere una apposita domanda rivolta al Santo Padre, il quale ha la facoltà di concedere la dispensa. Una volta conclusa l’indagine previa, gli atti vanno consegnati alla Commissione per la Dottrina della fede, alla quale spetta la decisione di procedere o meno al processo penale, che può esser giudiziale o extragiudiziale. La procedura relativa ai casi gravissimi, invece, «si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede comunque che, anche se il compimento del delitto è manifesto, all’accusato sia garantito l’esercizio del diritto di difesa».