L’attività sportiva entra per la via maestra nella Costituzione. La Camera ha infatti approvato in via definitiva la legge di revisione costituzionale in virtù della quale al testo dell’articolo 33 della Carta viene aggiunto questo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Dopo la doppia lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento, essendo stato ampiamente superato il quorum dei due terzi in quanto il voto è stato unanime, l’entrata in vigore della legge non sarà subordinata alla possibile richiesta di un referendum.
Finora l’unico richiamo presente nella Carta, introdotto con la riforma del 2001, era rintracciabile nel lungo elenco delle materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, al terzo comma dell’articolo 117, in cui veniva ricompreso «l’ordinamento sportivo». Negli anni, tuttavia, la dottrina aveva ampiamente ricavato i principi-guida per la legislazione in tema di sport attingendo ai numerosi articoli che indirettamente possono essere chiamati in causa, dall’articolo 2 sulle «formazioni sociali» in cui si svolge «la personalità dell’individuo» all’articolo 18 sulla libertà di associazione. Mancava, però, una formulazione solenne e diretta.
Un’assenza non casuale
Nei lavori dell’Assemblea costituente si registra un solo intervento sull’argomento, svolto dal deputato Giuliano Pajetta (fratello del più noto Giancarlo) il 19 aprile 1947 a proposito della tutela della salute dell’infanzia. Per reazione alla massiccia strumentalizzazione della pratica sportiva da parte del regime fascista, i costituenti avevano evidentemente scelto di non occuparsi in modo esplicito della materia, lasciando che una disciplina fosse desumibile dal contenuto di altri articoli della Carta, come poi è avvenuto.
Oggi la percezione collettiva del fenomeno sportivo è profondamente cambiata e in Parlamento sono state presentate nel tempo numerose proposte da parte di vari gruppi. Il nuovo testo approvato modifica, integrandolo, l’articolo in cui la Costituzione tratta di arte, scienza e istruzione. Era stato valutato in precedenza anche un intervento sull’articolo 32 che però è dedicato esclusivamente alla tutela della salute, mentre si è voluto sottolineare la ricchezza d’implicazioni dell’attività sportiva.