Il 4 marzo i lombardi sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale.
I sistemi elettorali sono diversi. Ecco come funzionano.
Elezioni nazionali
Il cosiddetto Rosatellum, che vale sia per la Camera sia per il Senato, è stato approvato nell’ottobre 2017. È un sistema misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, il più votato è eletto) e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista.
La distribuzione dei seggi. Alla Camera i 630 seggi saranno assegnati così: 232 in collegi uninominali, 386 in piccoli collegi plurinominali (circa 65 collegi) e 12 nella circoscrizione estero. Al Senato i 315 così: 116 in collegi uninominali, 193 in piccoli collegi plurinominali e 6 nella circoscrizione estero.
Doppia soglia di sbarramento. La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale. In aggiunta è prevista una soglia minima del 10% per le coalizioni (all’interno del quale però almeno una lista deve aver superato il 3%).
Listini corti e bloccati. Ogni collegio plurinominale non elegge in nessun caso più di 8, ma potrà eleggerne molti di meno a seconda della Regione. Nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e i nomi sono tutti scritti sulla scheda elettorale.
Unica scheda e no al voto disgiunto. Il voto sarà espresso su una sola scheda e sarà vietato il voto disgiunto: la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale.
Elezioni regionali
Si vota secondo la legge regionale del 31 ottobre 2012 con le modifiche del 28 dicembre 2017 per garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini.
Il numero di consiglieri è fissato a 80 compreso il presidente della Regione. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. È stato abolito il “listino bloccato”.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze. Alle liste collegate al presidente della Regione eletto sono assegnati almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.
Equilibrio nella rappresentanza dei generi. È prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
Come si vota. La votazione per l’elezione del presidente e del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, ma anche a una delle altre liste a esso non collegate (voto disgiunto). Per il consiglio regionale l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza: devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista.