Il diritto di famiglia ha incontrato, nei decenni trascorsi, numerose, rilevanti modifiche.
La legge 1-12-1970 numero 898 introduceva la possibilità di far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, civile o religioso trascritto, trascorsi 3 anni dalla separazione omologata dal Tribunale.
Con la riforma del ’75, legge 19-5-1975 numero 151 sono state introdotte importanti innovazioni al Codice civile: il raggiungimento della maggiore età a 18 anni e la possibilità di contrarre il matrimonio a tale data, salvo casi particolari autorizzati dal Tribunale per chi ha compiuto 16 anni; introduzione della “potestà genitoriale” in luogo della “patria potestà”, articolo 138; disciplina della successione per i figli legittimi e naturali, articolo 185; introduzione ope legis del regime della comunione dei beni.
Con la legge 22-5-1978 numero 194 seguì la possibilità per la donna, entro un preciso spazio temporale o per motivi terapeutici di interrompere la gravidanza.
La disciplina delle adozioni introdotta con la legge numero 4-5-1983 numero 184 venne rivisitata nel 2001 con la legge 28-3-2001 numero 149.
La legge 19-2-2004 numero 40 introduceva norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Con la legge 8-2-2006 numero 54 è stato riformulato l’articolo 155 sull’affidamento dei figli minori in sede di separazione personale dei coniugi o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, introducendo l’affidamento condiviso dei figli.
Con la legge 10-12-2012 numero 219 è stata eliminata ogni differenziazione tra figli legittimi e naturali.
Con il decreto legislativo 154/2013 è stato abrogato il concetto di “potestà genitoriale” soppiantato da quella della “responsabilità genitoriale” che vincola i genitori di molteplici oneri.
Con la legge 162 del 20-11-2014 è stata introdotta la così detta “negoziazione assistita”, che consente la separazione e il divorzio o la modifica delle condizioni con il solo sostegno di un avvocato per parte senza passare attraverso il Tribunale che apporrà solo il suggello finale e, con l’articolo 12 della suddetta legge 162/2014, viene introdotta la possibilità della separazione e del divorzio o della modifica delle condizioni davanti al sindaco, se non ci sono figli minori, e la presenza dell’avvocato è facoltativa.
Entrambe le possibilità, “negoziazione assistita” e “procedimento davanti al sindaco”, sono estese anche alle unioni civili introdotte successivamente con la legge 26-5-2016 numero 76.
Con la legge 6-5-2015 numero 65 i tempi del divorzio dalla separazione sono stati abbreviati da tre anni a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale e a un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale.
La legge Cirinnà del 26-5-2016 numero 76 (un unico articolo con 65 commi) ha introdotto la regolamentazione delle unioni civili (articolo 1, commi da 1 a 35) tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto (articolo 1, commi da 36 a 65) sia di coppie eterosessuali che omosessuali.
Quanto alle unioni civili il testo relativo rimanda alle norme sul matrimonio (comma 11, medesimi diritti e doveri, comma 12, residenza comune, comma 13, comunione dei beni, comma 19, obbligo degli alimenti), salvo eccezioni come l’impossibilità di adozione (comma 20).
Alle unioni civili si applica la “negoziazione assistita” e il “procedimento davanti al sindaco” con le modalità della legge 162 del 10-11-2014 con un tempo di poco più di un mese dal raggiungimento dell’accordo di separazione o di scioglimento dell’unione o di modifica delle condizioni.
In materia successoria i componenti delle unioni civili sono equiparati ai coniugi.
La convivenza di fatto, se registrata anagraficamente, fa acquisire il diritto di alimenti in caso di fine rapporto, il diritto di abitazione per almeno 2 anni sulla casa di proprietà del convivente (3 anni se vi coabitano i figli minori o disabili e comunque sino a 5 anni se la convivenza è superiore a 2 anni).
I rapporti fra conviventi possono essere regolati da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato.
I conviventi non acquistano diritti successori salvo che le parti dispongano per testamento nel rispetto degli eredi legittimi.
Se la convivenza cessa, il giudice può accertare il diritto agli alimenti salvo che sia stato redatto un contratto di convivenza con l’attribuzione di diversi diritti (comma 53).
La rapida evoluzione del diritto di famiglia ha trasformato l’impianto sociale attribuendo nuovi diritti.
Il quadro, non ancora completo, va attentamente osservato per i non indifferenti riflessi che ne conseguono: effetti patrimoniali, effetti fiscali, effetti successori, effetti sui figli minori.