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Ufficio Enti Centrali

Promotoria dei legati Pii; Cassa diocesana Legati e relativo Consiglio

31 Marzo 2003

La Promotoria dei Legati Pii è la sezione affidata al Promotore dei Legati Pii, che è incaricata dei seguenti compiti, sulla base della normativa del Codice di diritto canonico in materia di pie fondazioni e del decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 (prot. gen. 2583/86):

a) ricevere, con la controfirma del Promotore per delega dell’Ordinario diocesano, e conservare i documenti di fondazioni dei legati pii;

b) ricevere copia dei testamenti che dispongono la fondazione di legati;

c) ricevere in deposito il denaro o i beni mobili assegnati a titolo di dote alle fondazioni pie, comprese quelle costituite per disposizioni mortis causa, in modo che l’insieme del patrimonio dei legati componga la Cassa Diocesana Legati;

d) offrire indicazioni circa la fruttuosa gestione della Cassa Diocesana Legati, da operarsi a cura della Sezione Amministrazione Enti;

e) trasmettere ai responsabili degli enti, tenuti all’adempimento degli oneri dei legati, le somme corrispondenti agli interessi maturati;

f) vigilare sull’adempimento degli oneri;

g) ricevere le domande per la riduzione o il trasferimento degli oneri, in particolare di Sante Messe, compresi quelli gravanti su immobili, da sottoporre all’approvazione dell’Ordinario diocesano, redigendone l’apposito provvedimento, da vistare da parte del Promotore congiuntamente con l’Avvocato generale;

h) ricevere a nome dell’Arcivescovo i legati fondati anteriormente alla data del decreto citato, quando il reddito sia inferiore all’offerta stabilita in Diocesi per la celebrazione della S. Messa, e seguire l’adempimento degli oneri relativi;

i) vigilare sull’adempimento degli oneri gravanti su immobili, suggerendo all’Ordinario diocesano, con il parere dell’Avvocato generale, le forme più opportune perché sia assicurato nel tempo il loro adempimento;

j) provvedere alle procedure previste allo scadere del tempo stabilito per i legati pii, fondati direttamente o per testamento, compresi quelli i cui oneri gravano su immobili;

k) curare che i dati relativi alla Cassa Diocesana Legati siano inseriti dalla Sezione Amministrazione Enti come voci specifiche e autonome del bilancio dell’Arcidiocesi.

La Promotoria dei Legati Pii è affiancata dal Consiglio per la Cassa Diocesana Legati. Esso è presieduto dal Vicario episcopale di settore ed è composto dal Promotore dei Legati Pii come Segretario, dall’Avvocato generale e da due sacerdoti nominati dall’Arcivescovo scelti preferibilmente tra i parroci.
Spetta al Consiglio:

a) approvare annualmente la relazione del Promotore dei Legati Pii circa la gestione dei legati, la vigilanza sull’adempimento degli oneri, l’amministrazione dei relativi patrimoni;

b) approvare la modulistica utilizzata dalla Promotoria;

c) dare orientamenti circa i problemi connessi con la gestione dei legati (interpretazioni delle volontà, riduzioni, trasferimenti, ecc.), circa l’ammontare della dote minima e circa l’amministrazione del patrimonio fondazionale dei legati nel loro complesso.