Si comunica che l’art. 19, commi 14 e 15, del DL 78/2010, convertito ora in legge 30 luglio 2010,
n. 122, introduce nuovi obblighi in tema di catasto:
Gli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali – esclusi i diritti reali di garanzia – devono contenere a pena di nullità l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. La legge fa riferimento ai soli atti tra vivi, stipulati nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata (sono dunque esclusi gli atti mortis causa), aventi ad oggetto unità immobiliari urbane;
I contratti, scritti o verbali, di locazione e affitto aventi ad oggetto immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dei dati catastali. Ove la richiesta di registrazione di detti contratti non contenga i dati catastali ovvero li riporti in maniera errata, viene applicata la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/1986 (dal 120 al 240% dell’imposta di registro dovuta). Questo nuovo obbligo ha imposto l’aggiornamento del Modello 69, utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione (detto modello è già stato aggiornato dall’Agenzia delle Entrate ed è già in vigore, sia per le locazioni che per i contratti di comodato, pur se non previsti nel decreto de quo).
I nuovi obblighi decorrono dal 1° luglio 2010.