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Comunicato - 22 settembre 2011

Entro il 4 ottobre – Chiusura Partita IVA inattiva

Partite iva non attive: chiusura agevolata entro il 4 ottobre 2011

29 Luglio 2011

AGGIORNAMENTO

Le parrocchie che negli anni scorsi:
–   hanno aperto una partiva IVA senza avere alcuna attività commerciale,
–   hanno chiesto una partita IVA per lo svolgimento di un’attività commerciale, ma hanno poi cessato l’attività e non ne hanno comunicato la chiusura all’Agenzia delle entrate
si trovano in una posizione di irregolarità punita con una sanzione compresa tra 516 e 2.065 euro.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione finanziaria provvederà ad identificare tutte le Partite IVA che risultano inattive (quelle, cioè, che non corrispondono ad attività commerciali) e le cancellerà d’ufficio, applicando le sanzioni previste.

Prima dell’avvio di questa operazione di “pulizia” è possibile chiedere, in modo semplice e con un costo ridotto, la chiusura delle partite IVA non attive.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni (e in presumibili attività di accertamento circa la corretta chiusura delle attività commerciali a suo tempo denunciate) è necessario che le parrocchie verifichino l’esistenza di partite IVA inattive e provvedano alla loro chiusura.

Modalità di adesione alla sanatoria

Per aderire alla sanatoria è sufficiente effettuare il versamento di 129 euro utilizzando il modello F24.

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 4 ottobre.

Gli elementi da indicare nel modello F24 sono stati fissati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 72/E dell’11 luglio 2011:
– nella sezione “contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
–  nella sezione “erario ed altro
    •  nel campo “tipo” la lettera “R”;
    •  nel campo “elementi identificativi” la partita IVA da cessare;
    •  nel campo “codice” il codice tributo 8110;
    •  nel campo “anno di riferimento” l’anno di cessazione dell’attività.  

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate – AGGIORNAMENTO

Si segnala che con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il versamento con il quale si aderisce alla sanatoria non evita solo le sanzioni previste per l’omesso invio del modello di cessazione dell’attività, ma «anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento».

Occorre infatti considerare che in presenza di una Partita IVA vi è sempre l’obbligo di presentare le dichiarazioni, anche se non sono state effettuate operazioni; in questi casi le dichiarazioni saranno “a zero”, non indicheranno, cioè, alcun importo.
L’adesione alla sanatoria, quindi, evita le sanzioni per l’omessa presentazione:

– del modello di dichiarazione di cessazione dell’attività (la sanzione è compresa tra 516 e 2.065 euro);
–   di ogni dichiarazione IVA annuale (la sanzione è compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 euro);
–   di ogni dichiarazione annuale dei redditi e di ogni dichiarazione annuale IRAP (ciascuna omissione è punita con la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 euro; se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 258 a 1.033 euro).

In conclusione si può ritenere che vale la pena di dedicare un po’ di tempo alla verifica dell’esistenza di eventuali numeri di Partita IVA da cessare (magari facendo una ricerca non solo presso l’archivio della parrocchia, ma anche rivolgendosi agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate), in modo da poter utilizzare l’occasione offerta per regolarizzare la propria posizione ed evitare noie e sanzioni sicuramente più significative.

Per approfondimenti v. articolo di in exLege 1/2011, pp. 11-14.