Scade il 24 ottobre il termine per richiedere con procedura informatica il “bonus psicologo”, previsto dalla legge 15/2022 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Il provvedimento è stato assunto per «potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d’età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall’epidemia da Sars-Cov-2, e per potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo». Regioni e Provincie autonome erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti, che avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con Isee più basso.
- con ISEE inferiore a 15 mila euro il bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 600 euro;
- con ISEE compreso tra i 15 mila e i 30 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito di 400 euro;
- con ISEE superiore a 30 mila euro e non superiore a 50 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro.
Sono escluse dai potenziali beneficiari le persone con Isee superiore a 50 mila euro.
Come richiederlo
La domanda va presentata in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile su www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Rimborso del contributo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il professionista, in un’apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista.